(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardivitā delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non puō essere proposta per la prima volta in sede di legittimitā ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullitā del processo di primo grado č soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invaliditā in motivo d'impugnazione.