(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. esige, a pena d'improcedibilitā, la produzione di una copia autentica della sentenza impugnata, ovvero recante l'attestazione di autenticitā rispetto all'originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale, adempimento che non ammette equipollenti. Ne consegue č improcedibile il ricorso con il quale sia stata depositata la sentenza impugnata in una copia trasmessa a mezzo fax, e quindi avente natura di copia fotostatica meramente riproduttiva di quella autentica rilasciata dal cancelliere.