(massima n. 1)
Nel caso di ricorso per cassazione nell'interesse di un minore, la carenza di potere rappresentativo, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabile officiosamente, inerendo alla legittimazione processuale, non può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte.