(massima n. 1)
In caso di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa all'esito del giudizio di rinvio, l'omesso deposito di copia autentica della precedente decisione di annullamento con rinvio resa dalla Corte di cassazione non determina l'improcedibilitā del ricorso, atteso che tale sanzione č comminata dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. per la diversa ipotesi del mancato deposito della sentenza o della decisione impugnata; peraltro, trattandosi di una pronuncia della stessa Corte ed emessa nell'ambito del medesimo procedimento, č comunque possibile la sua acquisizione d'ufficio.