(massima n. 1)
Nella ipotesi di pendenza, presso un tribunale, di una causa relativa al pagamento del corrispettivo per prestazione contrattuale (nella specie, per servizio di custodia e trasporto valori), in cui sia proposta domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni cagionati all'altro contraente e alla sua clientela (in ragione della criminosa sottrazione dei valori), con relativa chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilitā civile, e, contemporaneamente, presso altro tribunale, di un giudizio tra la medesima parte convenuta in riconvenzionale e l'assicuratore, per l'accertamento della validitā ed operativitā della polizza, č erronea la declaratoria di litispendenza e di cancellazione della causa di garanzia radicata dinanzi al primo ufficio. Infatti, l'oggetto del giudizio pendente presso il secondo ufficio riguarda la validitā della garanzia assicurativa non solo per i danni lamentati dall'attore in riconvenzionale nel primo giudizio, ma anche per quelli subiti dalle vittime dell'azione delittuosa, sicché manca l'identitā tra i due giudizi, non coincidenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e la fattispecie va sussunta nell'alveo della continenza di cause, con conseguente inapplicabilitā della "vis actractiva" della competenza del giudice del primo processo, ex art. 32 c.p.c., quanto alla domanda di garanzia.