(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilitą, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", prevista al n. 3) dell'art. 366 c.p.c., da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che evidenzino la tempestivitą dell'appello e i motivi su cui esso era fondato.