(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c., deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto.