(massima n. 1)
Il termine breve di sessanta giorni per ricorrere ex art. 348 ter c.p.c. decorre dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (o dalla sua notificazione, se anteriore), senza che sia rilevante che il provvedimento sia stato comunicato ad uno solo dei difensori nominati, siano essi muniti di rappresentanza congiunta o disgiunta.