(massima n. 1)
Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima.