(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se č a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se č a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed č quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., la volontā delle parti rimanga dubbia.