(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria e nel caso di collazione di immobile per imputazione l'equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo di apertura della successione (art. 747 c.c.), a prescindere da ogni mutamento dipendente dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta o da altro evento intervenuto in epoca successiva.