(massima n. 1)
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non imponga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale. (Nella specie, la parte ricorrente in sede di legittimità, in un contesto di genericità della domanda dalla medesima avanzata, aveva omesso di indicare in tal senso, anche sommariamente, le ragioni svolte a difesa dalle controparti, le ragioni della decisione parziale e finale di prime cure, il tenore dell'appello, e se esso avesse attinto entrambe le sentenze o meno, oltre alle stesse ragioni della pronuncia gravata).