(massima n. 1)
L'ordinanza di inammissibilitą resa ex art. 348 bis c.p.c. che contenga, accanto alla valutazione complessiva, in chiave prognostica, dei motivi di gravame, anche una ulteriore statuizione di inammissibilitą delle istanze istruttorie formulate in primo grado, assume il carattere sostanziale di sentenza, impugnabile con l'ordinario ricorso per cassazione, solo quando le ragioni rilevate "ex novo" dal giudice di appello si sovrappongano a quelle della decisione di primo grado, in applicazione della efficacia sostitutiva propria della sentenza di appello, sicché quando la pronuncia "aggiuntiva" non integri una autonoma "ratio decidendi", tale da esaurire o elidere la valutazione di "manifesta infondatezza", il motivo di ricorso per cassazione proposto avverso tale ulteriore statuizione va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, restando invece ricorribili avanti la S.C., ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., gli accertamenti gią compiuti in primo grado.