(massima n. 1)
La tempestivitą dell'opposizione, proposta da uno dei soci di una societą di persone avverso un decreto ingiuntivo emesso a carico sia della societą che dei singoli soci, deve essere determinata esclusivamente assumendo come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio ex art. 641 c.p.c., la solidarietą passiva con la societą e con gli altri soci.