(massima n. 1)
In tema di espressioni sconvenienti o offensive contenute in atti processuali, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneitą al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullitą, che essa individui, con precisione, le espressioni "de quibus".