(massima n. 1)
Nel caso di assorbimento cd. improprio, ricorrente nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma č sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ragione del gravame proposto, involgente il diritto dell'appaltatore al compenso, aveva riesaminato l'intera vicenda processuale, ivi comprese le eccezioni ritenute assorbite in primo grado, tra le quali quella di decadenza dell'appaltatore).