(massima n. 1)
In caso di revocazione delle sentenze rese in controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si applica il rito speciale del lavoro, senza che operino le deroghe del codice di procedura civile incompatibili con la specialità del rito, sicché è tempestiva la domanda di revocazione ove il relativo ricorso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., anche se la notificazione dello stesso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.