(massima n. 1)
Ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo attualmente vigente, all'esito delle modiche apportate dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012), quando venga preclusa alla parte la possibilitą di assolvere l'onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte di una domanda di risoluzione, per inadempimento dell'affittuario, di un contratto di affitto agrario, aveva per un verso onerato l'affittuario della prova dell'adempimento, negando nel contempo ingresso, con asserzione d'ininfluenza, sia alle prove orali dirette a dimostrare fatti incompatibili con le condotte inadempienti allegate dal concedente e contestate dal convenuto, sia ad una consulenza tecnica d'ufficio percipiente volta a valutare l'effettiva situazione del fondo pretesamente alterata dall'affittuario).