(massima n. 1)
In caso di controversia insorta in sede di distribuzione della somma ricavata all'esito di procedura esecutiva, ai sensi del vigente testo dell'art. 512 c.p.c. (ma non diversamente in quello anteriore), la cognizione sommaria del giudice dell'esecuzione č regolata, sul piano della ripartizione degli oneri probatori, dal principio per cui chi contesta la posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione - in quanto non sorretta, per la parte contestata, da elementi certi risultanti dal titolo - non č tenuto a fornire la prova, negativa, dell'insussistenza di quegli elementi, spettando a colui che rivendica la posizione di vantaggio dimostrarne l'esistenza.