Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 10028 del 16 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā della notificazione del ricorso per cassazione, non rilevata in sede di legittimitā, non č soggetta al principio di conversione dei motivi di nullitā in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c. e, per l'effetto, non č deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c..

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