(massima n. 1)
In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in pił profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilitą dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilitą del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.