(massima n. 1)
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione é invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore, salvo che quest'ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto, poiché la formalitą della duplice sottoscrizione č prescritta "ad substantiam".