(massima n. 1)
Il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell'originale notificato non ne comporta l'improcedibilitą ove quest'ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica ex art. 369 cod. proc. civ., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilitą mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.