(massima n. 1)
Il criterio di ermeneutica contrattuale contenuto nell'art. 1367 c.c. circa la conservazione delle clausole contrattuali dubbie, va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di un qualsiasi effetto per una clausola che può dar luogo a più conseguenze possibili, bensì nel senso che deve preferirsi l'effetto di maggiore e più sicura ampiezza sulle varie ipotesi prospettate come possibili e perciò dubbie.