(massima n. 1)
Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto sulla base di titoli cambiari e facendo riferimento ad un determinato rapporto causale, l'opposto non può invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso per un credito nascente da forniture di merce - nonostante il debitore avesse dato prova del pagamento integrale del prezzo -, poiché l'importo delle cambiali prodotte in sede monitoria eccedeva il controvalore della merce oggetto di vendita, così accogliendo l'assunto dell'opposto circa l'esistenza di finanziamenti dal medesimo erogati all'opponente in costanza del rapporto negoziale di fornitura).