(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la facoltà delle parti di presentare in sede di discussione, ai sensi dell'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ., brevi osservazioni per iscritto, per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza, può essere esercitata soltanto dal difensore che abbia preso parte all'udienza ed in occasione della stessa onde consentire alle altre parti di averne conoscenza, sicché il loro successivo deposito in cancelleria, quantunque con la dizione "note scritte ex art. 379 cod. proc. civ.", deve ritenersi inammissibile.