(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 c.p.c., sicché le parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza nelle forme previste dall'art. 624 c.p.c., sono tenute ad instaurare tempestivamente il giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo ai sensi del terzo comma della medesima norma.