(massima n. 1)
Il contratto verbale costitutivo di una societā di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, č affetto da nullitā, ai sensi dell'art. 2251 c.c., in relazione all'art. 1350 n. 9 c.c. il quale contempla la forma scritta ad substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullitā non č invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 c.c., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non č necessaria la forma scritta, in quanto ciō esulerebbe dalla mera interpretazione della volontā delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento.