(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, ove nel grado precedente un unico difensore abbia difeso più parti, la proposizione dell'impugnazione da parte del medesimo difensore solo per conto di alcune di esse non implica acquiescenza rispetto alle altre, giacché il diritto di impugnare può essere esercitato anche con diverso difensore.