(massima n. 1)
Il giudice che si avvale del criterio ermeneutico di cui all'art. 1666 c.c., secondo il quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, deve procedere ad analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, ricercandone cosė la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontā dei contraenti.