(massima n. 1)
Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, cod. civ., come modificato dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, sicché è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la prova del contratto di agenzia potesse ricavarsi dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto).