(massima n. 1)
Nel caso di recesso di un socio da una societā in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralitā della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attivitā aziendale come impresa individuale - cosė determinandosi lo scioglimento della societā, a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la societā di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne č beneficiaria (il socio superstite).