(massima n. 1)
Sussiste rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. tra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di pił soggetti ritenuti corresponsabili e quella di regresso proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri; ne consegue che, nella ipotesi di interruzione del processo per un evento interruttivo che riguardi uno solo dei convenuti, la tardiva prosecuzione della causa da parte del successore non consente la separazione della domanda da questi proposta dalla domanda principale.