(massima n. 1)
In tema di concorsi interni per attitudini e merito comparato per l'attribuzione di qualifiche superiori (nella specie, per il conferimento di un incarico dirigenziale), spetta all'autonomia negoziale delle parti in sede di contrattazione collettiva (ovvero nell'ambito del regolamento del personale) fornire un contemperamento tra il diritto del candidato, che abbia svolto un mandato sindacale per un periodo di tempo tale da incidere sulla sua valutabilitą, a non ricevere, in ragione della prolungata assenza dal posto di lavoro per l'esercizio dell'attivitą sindacale, discriminazioni o pregiudizi atti, tra l'altro, a disincentivare il futuro svolgimento della suddetta attivitą, da valutarsi, in sé, di pregnante rilevanza sociale e il diritto degli altri concorrenti che, nello svolgimento continuativo dell'attivitą lavorativa, abbiano rivelato, per esperienza acquisita e capacitą professionale dimostrata, chiare attitudini all'esercizio di mansioni superiori, trattandosi di diritti ugualmente tutelati a livello costituzionale. Ne consegue che, nell'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo o del regolamento del personale in materia di promozioni del personale, assume particolare rilevanza nell'applicazione dei generali canoni ermeneutici il principio di buona fede ex art. 1366 c.c. al fine di individuare, in un'ottica costituzionalmente indirizzata, un bilanciamento tra i rispettivi diritti, cosa da evitare che lo svolgimento dell'attivitą sindacale sia ragione, da un lato, di penalizzazioni ed atti discriminatori, e, dall'altro, di una ingiustificata valutazione privilegiata in danno di coloro che, nel concreto svolgimento dell'attivitą lavorativa, abbiano dimostrato specifiche e rilevanti attitudini.