(massima n. 1)
In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimitą era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente indicato come e dove la questione posta con il motivo fosse stata prospettata dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza, dovendosi, per l'effetto, considerare preclusa la sua proposizione in appello, trattandosi di questione nuova).