(massima n. 1)
In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo come la ricorrente, a seguito dell'infortunio, non potesse più svolgere le mansioni di agente di pubblica sicurezza stradale, aveva escluso il risarcimento da invalidità specifica, sul presupposto che l'interessata potesse svolgere attività e mansioni diverse rispetto a quelle precedenti, omettendo però di considerare che la ricorrente aveva documentato di avere, dapprima, richiesto di essere assegnata a lavoro alternativo, senza esito, e di essere stata, poi, licenziata per accertata inidoneità).