(massima n. 1)
La facoltā riconosciuta al curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile dall'art. 72 l. fall. (nella sua formulazione, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche disposte con il d.l.vo n. 5 del 2006 e con il d.l.vo n. 169 del 2007) di sciogliersi dal contratto preliminare non č opponibile al promissario acquirente che, trascritta la domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento, abbia ottenuto sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, atteso che l'efficacia di tale sentenza retroagisce al momento della trascrizione della domanda.