(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria ed in ipotesi di determinazione dell'eventuale lesione della quota di legittima, la stima del valore dei beni da riunire fittiziamente va compiuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente alla data di apertura della successione e, conseguentemente, per accertarne la commerciabilitą, devesi aver riguardo alla disciplina normativa vigente a tale data. Peraltro ove un bene, ancorché incommerciabile, sia suscettibile di produrre, comunque, reddito, di tale capacitą devesi tener conto ai fini della stima del suo valore.