(massima n. 1)
L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalitą di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell'interessato - commerciale o pubblicitario, a tal fine richiedendosi che il personaggio appaia come involontario "testimonial" del prodotto reclamizzato o che, comunque, il pubblico lo associ ad esso, reputando che costui ne condivida la propaganda o la commercializzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'utilizzo abusivo della immagine di una giornalista televisiva, della quale, per corroborare l'interesse dedicato da stampa e televisione al prodotto pubblicizzato, era stato trasmesso uno spezzone del telegiornale nazionale dalla medesima condotto, in cui ella riferiva la circostanza della avvenuta commercializzazione di quel prodotto - un dispositivo in grado di rivelare agli automobilisti la presenza di "autovelox" lungo la sede stradale - e i dubbi circa la conformitą a legge dello stesso).