(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile dei maestri e dei precettori, non č sufficiente, per superare la presunzione di responsabilitą a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle pił elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte territoriale - in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno - avesse omesso di verificare l'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attivitą extracurricolare).