(massima n. 1)
In tema di giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 c.p.c. introdotte dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, nell'ipotesi di trasferimento del domiciliatario non comunicato alla cancelleria della Corte di cassazione, l'avviso di fissazione dell'udienza va notificato al difensore della parte: a) in via prioritaria, a mezzo posta elettronica certificata; b) qualora ciò non sia possibile, mediante telefax, essendo sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta l'attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso al numero di fax corrispondente a quello del destinatario; c) quando le due comunicazioni precedenti non siano andate a buon fine, mediante deposito dell'atto in cancelleria.