(massima n. 2)
Non costituisce domanda "nuova", rispetto a quella di accertamento di donazione indiretta, l'indicazione in corso di causa [nella specie con la memoria di cui all'art. 180 c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis" anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. c bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80] di un immobile in luogo di un altro, in quanto la domanda resta comunque compresa in quella originaria, essendo fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati ed avendo tale indicazione il solo scopo di precisarne o restringerne il "petitum", in tal modo risolvendosi in una mera rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione.