(massima n. 1)
Nel caso di licenziamenti successivi, l'azione giudiziale di annullamento del secondo va proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., che decorre dalla comunicazione del recesso, senza che, ai fini dell'individuazione del termine "a quo", ex art. 2935 c.c., possa attribuirsi rilevanza al passaggio in giudicato della sentenza che annulli il primo licenziamento, data l'autonomia e la mancanza di pregiudizialitą tra i due provvedimenti.