(massima n. 1)
Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilitą, idonee a compromettere l'imparzialitą dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validitą del lodo, le situazioni d'incompatibilitą di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacitą assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullitą, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacitą ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c.