(massima n. 1)
Nei contratti di durata, l'azione di risoluzione non č proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia giā intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto giā cessato; ove, peraltro, l'azione per la declaratoria della cessazione per intervenuta scadenza sia "sub iudice", la domanda di risoluzione č ancora proponibile in quanto condizionata all'esito negativo del giudizio di accertamento.