(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale č risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacitā del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltā incontrate nello svolgimento dell'attivitā lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunitā sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invaliditā, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non č consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.