(massima n. 1)
Non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., quella con la quale il danneggiato - la cui azione risarcitoria sia stata accolta in primo grado - proponga appello nei confronti del capo della sentenza che abbia rigettato la domanda di garanzia, rivolta dall'assicurato-danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in causa, cosė surrogandosi al medesimo, rimasto inerte nell'esercizio del diritto di impugnazione ed inadempiente verso il danneggiato, suo creditore, e facendo pertanto valere lo stesso diritto da questi azionato, senza ampliare in alcun modo il "thema decidendum". (Nella specie, si č ritenuto che la chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilitā civile auto, anche oltre il massimale, per la sua condotta negligente integrante la cd. "mala gestio", sebbene non coltivata successivamente dal responsabile del sinistro, legittimasse comunque i danneggiati ad impugnare la sentenza di merito che aveva omesso di pronunciare sul punto).