(massima n. 1)
In materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, č necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare.