(massima n. 1)
Il carattere solo eventualmente bifasico del procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esclude che l'elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare e che contenga l'indicazione della sua validitā oltre il detto ambito, possa valere anche per fasi processuali ulteriori rispetto a quella in cui č compiuta, atteso che l'art. 141 cod. proc. civ. individua nella volontā della parte la fonte della legittimitā di una elezione di domicilio.