(massima n. 2)
A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia 'ordinamento civile. Consegue che la domanda proposta dal dipendente della Regione Abruzzo, volta ad ottenere il diritto alla perequazione della retribuzione individuale di anzianitą, ai sensi dell'art. 43, L.R. Abruzzo n. 6/2005 sia infondata, in quanto basata su norma dichiarata costituzionalmente illegittima, poiché eccedente dall'ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell'«ordinamento civile», riservata alla potestą legislativa esclusiva dello Stato.